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Cittadinanza

CITTADINANZA: alcune modifiche normative – conversione in Legge del D.L. n.113 del 4 ottobre 2018

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha introdotto alcune novità in materia di cittadinanza.
Requisiti linguistici:
La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Detta disposizione prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:
– un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero
– una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
– l’Università per stranieri di Siena,
– l’Università per stranieri di Perugia,
– l’Università Roma Tre,
– la Società Dante Alighieri.

Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con l’Istituto italiano di cultura.
Importo:
L’importo del contributo dovuto al Ministero dell’Interno per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione o matrimonio è pari ad € 250,00, ai sensi del novellato art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Detto importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre u.s..
Art. 9.1. Legge n. 91.1992

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (ditto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costutuzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

Per filiazione
Per nascita sul territorio italiano:

– in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;

– nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.

Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).

MODALITÀ D’ACQUISTO A DOMANDA

Matrimonio con cittadino\a italiano\a

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza (ex art. 7 comma 1) non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui sopra sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dalla coppia.

Fa eccezione alla procedura sopra descritta il caso della donna straniera coniugata con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 che, a norma di legge, può acquistare la cittadinanza italiana automaticamente (a condizione che non vi sia stata sentenza di divorzio o che il coniuge non sia deceduto prima del 27.04.1983). La richiedente, in tale caso, dovrà presentare l’atto di nascita in originale con traduzione in italiano e il documento d’identità. Per la presentazione della domanda è necessario che l’atto di matrimonio, se è stato celebrato all’estero, sia stato trascritto in Italia. All’atto della presentazione dell’atto di nascita la richiedente dovrà corrispondere il pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 250 in valuta locale (CLP).

Dall’1 agosto 2015 le istanze di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, unitamente alla relativa documentazione da produrre a corredo, dovranno essere inviate al Ministero dell’Interno esclusivamente in modalità telematica a cura degli interessati, secondo le istruzioni contenute nel link https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda.

PROCEDURA OPERATIVA

Il richiedente dovrà registrarsi sul portale ALI, creando il proprio nome utente e la propria password.

L’utente dovrà compilare tutti i campi previsti dal modulo e caricare i seguenti documenti indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza:

1) ATTO DI NASCITA (CERTIFIKATE LINDJE NGA AKTI) della persona che presenta istanza completo di tutte le generalità (comprensivo di paternità e maternità). Il documento deve essere timbrato dalla Prefettura albanese, riportare il timbro “Apostille” del Ministero Affari Esteri albanese e poi tradotto e legalizzato come da nuova procedura.

2) DICHIARAZIONE DI RESIDENZA (VERTETIM RESIDENCA) rilasciata dal Comune albanese di residenza timbrato dalla Prefettura albanese, riportare il timbro “Apostille” del Ministero Affari Esteri albanese e poi tradotto da un traduttore giurato (vedi elenco) e legalizzato come da nuova procedura.

3) CERTIFICATO PENALE (il documento deve riportare il timbro “Apostille” del Ministero Affari Esteri albanese e poi tradotto e legalizzato come da nuova procedura).
In caso di acquisito del cognome del coniuge il certificato penale deve riportare entrambi i cognomi. “cognome marito (cognome nubile)”

4) FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO

5) STATO DI FAMIGLIA timbrato dalla Prefettura albanese, riportare il timbro “Apostille” del Ministero Affari Esteri albanese e poi tradotto e legalizzato come da nuova procedura.

6) RICEVUTA DETTAGLIATA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO
Dati identificativi del conto che i richiedenti dovranno utilizzare per il versamento:
• conto corrente postale intestato a “Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza” Causale del versamento obbligatoria: Nome, Cognome, “Istanza di cittadinanza per matrimonio di ………………….” ( in caso in cui la moglie abbia acquistato il cognome del marito indicare entrambi i cognomi ed il nome.
• Codice IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020
• Codice BIC/SWIFT di Poste italiane: BPPIITRRXXX

Naturalizzazione

I requisiti sono:

• dieci anni di residenza legale;
• reddito sufficiente;
• assenza di precedenti penali;
• rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

Il numero di anni può essere abbreviato a:

• tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
• quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
• cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
• sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
• non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

• svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
• assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
• risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA D’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Documenti AUTOCERTIFICABILI:

• Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo);
• Certificato di Stato di famiglia (in bollo);
• Certificato storico di residenza; se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);
• Copia autenticata dei modelli 740 o 101 del triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

Documenti NON AUTOCERTIFICABILI:

• Richiesta di acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato;
• Atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
• Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari);
• Autorizzazione alle competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
• Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura (solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia);
• Certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Dopo la presentazione della domanda, vengono richiesti dall’autorità competente altri documenti quali:

• Certificato sui carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura e il Tribunale competenti per territorio, in relazione alla località di residenza dell’interessato; • Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato;
• Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Il richiedente, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, anche non autenticata, dei certificati in suo possesso.

Riacquisto della cittadinanza italiana in caso di perdita

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:

Automaticamente

• dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.

Con domanda

• prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
• assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
• presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
• mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.