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Passaporti

 

Passaporti

PASSAPORTI

Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento. Il suo rilascio/estensione è di competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino italiano è residente. Ancorché per risiedere e viaggiare nei Paesi dell'Unione Europea sia sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio, è tuttavia sempre consigliabile avere un passaporto, oltre a una carta d'identità valida.

Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente, previa prenotazione di appuntamento tramite l’applicativo PRENOT@MI, con la seguente documentazione:

• documento di riconoscimento;
• due fotografie recenti (uguali e recenti formato ICAO).

N.B. Perché un italiano residente all’estero ottenga il passaporto, è necessario che sia iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano. Ove sia residente in Italia o in altra circoscrizione, il cittadino italiano può, in caso di comprovata necessità e urgenza, richiedere il rilascio del passaporto presso una circoscrizione consolare in cui non è residente; in tal caso, però, occorre che la Questura o il Consolato Italiano competente per il territorio di residenza rilasci "NULLA OSTA" e “DELEGA”.

VALIDITÀ DEI PASSAPORTI

I passaporti hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque) e non potranno essere rinnovati alla scadenza.

RILASCIO PASSAPORTI A CITTADINI MAGGIORENNI

Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente, previa prenotazione dell’appuntamento, con la seguente documentazione:

• passaporto di cui si sia attualmente in possesso;
• due fotografie (uguali e recenti, in formato ICAO).

 

NOVITÀ IMPORTANTE:

A partire dal 14 giugno 2023 i connazionali, genitori di figli minori, non sono più tenuti a presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento di viaggio (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Nel contempo, l’articolo 3-bis della L. 1185/1967, introdotto dal D.L. 69, prevede che, quando vi sia concreto e attuale pericolo che - a causa del trasferimento all'estero – l’altro genitore possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile richiedere una inibitoria al rilascio del documento di viaggio.

Il ricorso potrà essere presentato al Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.


RILASCIO PASSAPORTI PER MINORENNI

Dal novembre 2009 i figli minorenni non possono più essere iscritti sui passaporti dei genitori. Anche i minorenni devono, pertanto, essere muniti di passaporto individuale. Per ottenere il rilascio del passaporto per un figlio minorenne, occorre presentare il formulario di richiesta sottoscritto da entrambi i genitori e due fotografie del minore.

N.B. Se il minore è nato all'estero, perché ottenga il passaporto è necessario il suo atto di nascita, su formulario plurilingue od eventualmente tradotto in italiano e munito di Apostille.

Nel caso in cui uno dei genitori si rifiuti di firmare l’atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne, l’ufficio consolare appurerà i motivi del mancato assenso. Qualora tali motivazioni non risultino adeguate, l’autorità consolare, con apposito decreto, può autorizzare d'ufficio il rilascio del passaporto.

Attenzione: le disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che viaggiano non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare.

 

FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO - RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE
Per ottenere il rilascio di un nuovo passaporto a seguito di furto o smarrimento del proprio documento, occorre che il cittadino si presenti all’Ufficio Passaporti del Consolato generale, oltre che con la consueta documentazione, anche con la denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuata presso la locale competente Autorità di Polizia.


FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO - NON RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

Qualora il cittadino italiano (di passaggio in questa circoscrizione consolare) perda o venga derubato del proprio passaporto, l’ufficio consolare rilascerà (all’esito dei dovuti accertamenti) un documento denominato ETD (European Travel Document), con validità per il solo viaggio di rientro in Italia. Per ottenerlo, bisogna presentarsi in Consolato (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00) con la seguente documentazione:

• denuncia di furto o smarrimento del documento di viaggio (passaporto o carta di identità) resa alle locali Autorità di Polizia;
• 2 fotografie (uguali e recenti in formato 35x40 mm).

 

CONTATTI

Per contattare l’ufficio passaporti del Consolato Generale di Valona scrivere all’indirizzo di posta elettronica: legalizzazione.valona@esteri.it


Per maggiori informazioni:
https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/documenti_di_viaggio/passaporto/

 


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