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Autocertificazione dello status di immigrato ai fini dell’assistenza sanitaria urgente in Italia

Si informa l’utenza interessata che – alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazione e delle valutazioni, comunicate dal Ministero della Salute con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016 – la condizione di immigrato di cui all’art 2. Comma 2 del Decreto del Ministro della Salute dell’ 1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve più essere attestata dall’Autorità consolare poichè più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.