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Viaggi in Italia di cittadini italiani e stranieri – Normativa in vigore

NOVITA’

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE – PASSENGER LOCATOR FORM DIGITALE PER I PASSEGGERI IN INGRESSO IN ITALIA

A partire dal 24 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia per una qualsiasi durata di tempo da Stati o territori esteri di cui agli lenchi B, C, D ed E (Albania inclusa) dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, a bordo di qualunque mezzo di trasporto, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare il Passenger Locator Form in formato digitale.

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AVVISO IMPORTANTE: NUOVE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ITALIA DAL 16 MAGGIO AL 30 LUGLIO

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 sono state modificate alcune delle norme che regolano gli ingressi in Italia e gli spostamenti all’estero. Le modifiche saranno in vigore dal 16/05/2021 al 30/07/2021.

In breve, l’Ordinanza prevede l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, senza obbligo di quarantena. Resta, dunque, l’obbligo per chi entri in Italia da questi Paesi di esibire all’arrivo un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia. Con la stessa ordinanza sono state prorogate le misure restrittive nei confronti del Brasile fino al 30 luglio 2021.

INGRESSI IN ITALIA DALL’ALBANIA

L’ingresso in Italia dall’Albania è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L’ingresso è consentito anche alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).

Per coloro che non rientrano nelle categorie appena menzionate, l’ingresso dai Paesi del gruppo E (dei quali fa parte l’Albania) è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).

Rimane l’obbligo per chi faccia ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori inclusi negli elenchi D ed E dell’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, di presentare all’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, la certificazione di essersi sottoposto ad un test molecolare o antigenico con esito negativo, da effettuarsi per mezzo di tampone nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.

Non devono sottoporsi a tampone i bambini di età inferiore a 6 anni.

Successivamente all’ingresso, bisognerà osservare un periodo di quarantena domiciliare di 10 giorni, e sottoporsi a tampone molecolare o antigenico al termine di tale periodo.

Eccezioni previste:

A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti, sono esclusi da questi obblighi i seguenti casi indicati all’art.51, comma 7, del DPCM 2.3.2021, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o):

· equipaggio dei mezzi di trasporto;

· personale viaggiante;

· movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;

· chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

· chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

· lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

· personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

· funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

· alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

Obblighi di dichiarazione: chi faccia ingresso nel territorio nazionale dai Paesi di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, è tenuto a compilare un modulo di localizzazione in formato digitale, sulla base delle indicazioni di apposita circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, in sostituzione dell’autodichiarazione prevista dall’art. 50, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, che potrà comunque essere utilizzata in caso di impedimenti tecnologici.

Si fa infine presente che, al momento dell’ingresso in Italia, i controlli sono rigorosi e accurati e che è possibile il respingimento alla frontiera se la documentazione presentata non è conforme ai requisiti previsti dal DPCM 02.03.2021, vale a dire non giustifica pienamente il motivo dell’ingresso e non corrisponde a criteri di urgenza e necessità.

N.B.

In base al Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56, è stata disposta un’ulteriore proroga dei permessi di soggiorno in scadenza/scaduti a partire dal 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2021. Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati potranno egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno presso le Questure in Italia.

Nel caso di collegamenti diretti (aerei, navali, ecc.) con l’Italia, il rientro in territorio nazionale sarà consentito in via generale, ai sensi del combinato disposto della suindicata normativa emergenziale e dell’art. 8 comma 2 del DPR 394/1999, senza che il richiedente debba munirsi di visto di reingresso e/o di note di accompagnamento consolari informative.

Nel caso di collegamenti indiretti con scalo in altro Paese Schengen che prevedano l’ingresso alla frontiera esterna dell’Area Schengen in uno Stato membro diverso dall’Italia, sarà possibile il rilascio di un visto di reingresso.

Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica in Europa, si raccomanda fortemente di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie e urgenti.

Per quanto riguarda l’ingresso dall’Italia in Albania, ferma restando la necessità di una motivazione valida, non è attualmente richiesto l’obbligo di tampone né di quarantena all’arrivo.