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Viaggi in Italia di cittadini italiani e stranieri – Normativa in vigore

NOVITA’

AVVISO PER I CITTADINI ITALIANI VACCINATI O GUARITI IN ALBANIA

MODALITA’ RILASCIO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN ITALIA

Clicca qui per informazioni

 

VACCINI CONSIDERATI VALIDI AI FINI DELL’EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Con l’allegata Circolare del Ministero della Salute (clicca qui), è stata riconosciuta l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

– Comirnaty – Albania – (Pfizer BioNtech);
– Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
– R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
– Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Restano sempre validi:

– Comirnaty (Pfizer Biotech)
– Spikevax (Moderna)
– Vaxzevria (AstraZeneca)
– Covid-19 Vaccine Janssen (Janssen-Jonhson & Johnson)

 

AVVISO IMPORTANTE: NUOVE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI TRA ITALIA E ALBANIA DAL 31 AGOSTO FINO AL 25 OTTOBRE 2021

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 28 agosto 2021 l’Albania è confermata nell’elenco “D” dell’Allegato 20 del al DPCM 2.3.2021.

A partire pertanto dal 31 agosto 2021 sino al 25 ottobre 2021 l’ingresso in Italia a persone che hanno soggiornato o transitato in Albania (o in uno degli altri Paesi di cui all’Elenco “D”) nei quattordici giorni antecedenti è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA). Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

c) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata.

In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui alle lettere a) e b), è comunque consentito l’ingresso in Italia ma è fatto obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL di competenza) per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

ATTENZIONE:

Gli spostamenti sono consentiti per tutti i motivi. NON è quindi più richiesta una precisa motivazione, quali: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio

Non devono sottoporsi a test molecolare o antigenico i bambini di età inferiore a 6 anni.

ECCEZIONI PREVISTE: Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. L’elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all’elenco contenuto all’art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l’Ordinanza 29 luglio 2021.

ESENZIONE COMPLETA: Eccezione agli obblighi di certificazione verde/test molecolare o antigenico pre-partenza, isolamento e successivo test:

Fermo restando l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione, in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi, ove previsti, di Certificazione Verde Covid, di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e di isolamento fiduciario di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;
l) ai lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Rientrano nell’Esenzione Completa anche:

1. chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;

2. chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;

3. chiunque rientri nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto (48) ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato; chiunque permanga per una durata non superiore alle quarantotto (48) ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Ai viaggiatori che rientrino nelle categorie 3) e 4) non si applica neppure l’obbligo di compilare il dPLF.

Le deroghe si ottengono mediante auto-dichiarazione.

ESENZIONE PARZIALE: Eccezioni agli obblighi di isolamento e test successivo

Fermi restando gli obblighi di compilazione del formulario digitale di localizzazione (dPLF), e di test molecolare o antigenico nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi, ove previsti, di isolamento di cinque (5) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:

d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore;

i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

n) a funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.

Le deroghe si ottengono mediante auto-dichiarazione.

N.B.

Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica in Europa, si raccomanda fortemente di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie e urgenti e di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19. Si consiglia ad ogni buon fine di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it.