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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Anagrafe

L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (AIRE).

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi.

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non provvedono a detta iscrizione, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.

La competenza in ordine all’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all’irrogazione della sanzione è in capo ai Comuni.

L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.

I cittadini italiani debbono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano. L’iscrizione permette, tra l’altro, l’esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all’Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio; queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite il l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato dal Consolato italiano del luogo di residenza.

Le persone che desiderano richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. di un Comune italiano debbono rivolgersi al Consolato italiano del luogo di residenza esibendo i seguenti documenti:

– passaporto italiano valido;

– prova della stabile e legale residenza all’estero.

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.

Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma – se il cittadino italiano risiede all’estero – il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell’interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.

I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:

– indirizzo all’estero;

– cittadinanza;

– stato civile;

– composizione del nucleo familiare;

– cambio di nome.

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.