{"id":567,"date":"2021-05-16T14:39:22","date_gmt":"2021-05-16T12:39:22","guid":{"rendered":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2021\/05\/nuove-regole-per-gli-spostamenti\/"},"modified":"2021-05-16T14:39:22","modified_gmt":"2021-05-16T12:39:22","slug":"nuove-regole-per-gli-spostamenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2021\/05\/nuove-regole-per-gli-spostamenti\/","title":{"rendered":"Viaggi in Italia di cittadini italiani e stranieri &#8211; Normativa in vigore"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><strong>NOVITA\u2019<\/strong><\/p>\n<p><strong>OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE \u2013 PASSENGER LOCATOR FORM DIGITALE PER I PASSEGGERI IN INGRESSO IN ITALIA<\/strong><\/p>\n<p>A partire dal <strong>24 maggio 2021<\/strong>, chiunque faccia ingresso in Italia per una qualsiasi durata di tempo da Stati o territori esteri di cui agli lenchi B, C, D ed E (Albania inclusa) dell&#8217;allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, a bordo di qualunque mezzo di trasporto, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, \u00e8 tenuto a compilare il Passenger Locator Form in formato digitale.<\/p>\n<p><a href=\"it\/la_comunicazione\/dal_consolato\/2021\/05\/obblighi-di-dichiarazione-passenger.html\">Clicca qui per ulteriori informazioni<\/a><\/p>\n<p><strong>AVVISO IMPORTANTE: NUOVE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L\u2019ITALIA DAL 16 MAGGIO AL 30 LUGLIO<\/strong><\/p>\n<p>Con <a href=\"resource\/doc\/2021\/07\/ordinanza_14_maggio_min_salute.pdf\"><em>Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021<\/em><\/a> sono state modificate alcune delle norme che regolano gli ingressi in Italia e gli spostamenti all\u2019estero. Le modifiche saranno in vigore <strong>dal 16\/05\/2021 al 30\/07\/2021<\/strong>.<\/p>\n<p>In breve, l\u2019Ordinanza prevede l\u2019ingresso <span style=\"text-decoration: underline;\">dai Paesi dell\u2019Unione Europea e dell\u2019area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele<\/span>, con tampone negativo, <strong>senza obbligo di quarantena<\/strong>. Resta, dunque, l&#8217;obbligo per chi entri in Italia da questi Paesi di esibire all&#8217;arrivo un<strong> tampone molecolare o antigenico con esito negativo<\/strong>, effettuato nelle 48 ore precedenti l&#8217;arrivo in Italia. Con la stessa ordinanza sono state prorogate le <strong>misure restrittive nei confronti del Brasile fino al 30 luglio 2021<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>INGRESSI IN ITALIA DALL\u2019ALBANIA<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019ingresso in Italia dall\u2019Albania \u00e8 consentito ai cittadini italiani\/UE\/Schengen e loro familiari, nonch\u00e9 ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004\/38\/CE). L\u2019ingresso \u00e8 consentito anche alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani\/UE\/Schengen\/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l\u2019abitazione\/domicilio\/residenza del partner (in Italia).<\/p>\n<p>Per coloro che non rientrano nelle categorie appena menzionate,<strong> l\u2019ingresso dai Paesi del gruppo E (dei quali fa parte l&#8217;Albania)<\/strong> \u00e8 consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze <strong>di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.<\/strong> Si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).<\/p>\n<p>Rimane l\u2019obbligo per chi faccia ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori inclusi negli elenchi <strong>D ed E dell\u2019allegato 20<\/strong> del<a href=\"resource\/doc\/2021\/03\/allegato_20_dpcm_20210302.pdf\"> DPCM 2 marzo 2021<\/a>, di presentare all\u2019imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, la certificazione di essersi sottoposto ad un test molecolare o antigenico con esito negativo, da effettuarsi per mezzo di tampone nelle <strong>72 ore<\/strong> precedenti l\u2019ingresso in Italia.<\/p>\n<p><strong>Non devono sottoporsi a tampone i bambini di et\u00e0 inferiore a 6 anni.<\/strong><\/p>\n<p>Successivamente all\u2019ingresso, bisogner\u00e0 osservare un periodo di <span style=\"text-decoration: underline;\">quarantena domiciliare di 10 giorni<\/span>, e sottoporsi a tampone molecolare o antigenico al termine di tale periodo.<\/p>\n<p><strong>Eccezioni previste:<\/strong><\/p>\n<p>A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti, <span style=\"text-decoration: underline;\">sono esclusi da questi obblighi i seguenti casi indicati all&#8217;art.51, comma 7, del DPCM 2.3.2021, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o):<\/span><\/p>\n<p>\u00b7 equipaggio dei mezzi di trasporto;<\/p>\n<p>\u00b7 personale viaggiante;<\/p>\n<p>\u00b7 movimenti da e per gli Stati e territori di cui all&#8217;elenco A dell&#8217;allegato 20;<\/p>\n<p>\u00b7 chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;<\/p>\n<p>\u00b7 chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;<\/p>\n<p>\u00b7 lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;<\/p>\n<p>\u00b7 personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all&#8217;estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;<\/p>\n<p>\u00b7 funzionari e agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell&#8217;esercizio delle loro funzioni;<\/p>\n<p>\u00b7 alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;<\/p>\n<p><strong>Obblighi di dichiarazione<\/strong>: chi faccia ingresso nel territorio nazionale dai Paesi di cui agli elenchi B, C, D ed E dell\u2019allegato 20, \u00e8 tenuto a compilare un modulo di localizzazione in formato digitale, sulla base delle indicazioni di apposita circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, in sostituzione dell\u2019autodichiarazione prevista dall\u2019art. 50, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, che potr\u00e0 comunque essere utilizzata in caso di impedimenti tecnologici.<\/p>\n<p>Si fa infine presente che, al momento dell&#8217;ingresso in Italia, i controlli sono rigorosi e accurati e che \u00e8 possibile il respingimento alla frontiera se la documentazione presentata non \u00e8 conforme ai requisiti previsti dal DPCM 02.03.2021, vale a dire non giustifica pienamente il motivo dell&#8217;ingresso e non corrisponde a criteri di urgenza e necessit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>N.B.<\/strong><\/p>\n<p>In base al Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56, \u00e8 stata disposta un&#8217;ulteriore <strong>proroga dei permessi di soggiorno in scadenza\/scaduti a partire dal 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2021<\/strong>. Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati potranno egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno presso le Questure in Italia.<\/p>\n<p>Nel caso di collegamenti diretti (aerei, navali, ecc.) con l&#8217;Italia, il rientro in territorio nazionale sar\u00e0 consentito in via generale, ai sensi del combinato disposto della suindicata normativa emergenziale e dell&#8217;art. 8 comma 2 del DPR 394\/1999, senza che il richiedente debba munirsi di visto di reingresso e\/o di note di accompagnamento consolari informative.<\/p>\n<p>Nel caso di collegamenti indiretti con scalo in altro Paese Schengen che prevedano l&#8217;ingresso alla frontiera esterna dell&#8217;Area Schengen in uno Stato membro diverso dall&#8217;Italia, sar\u00e0 possibile il rilascio di un visto di reingresso.<\/p>\n<p><strong>Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica in Europa, si raccomanda fortemente di evitare viaggi all\u2019estero se non per ragioni strettamente necessarie e urgenti.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per quanto riguarda l\u2019ingresso dall\u2019Italia in Albania, ferma restando la necessit\u00e0 di una motivazione valida, non \u00e8 attualmente richiesto l\u2019obbligo di tampone n\u00e9 di quarantena all\u2019arrivo.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"NOVITA\u2019 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE \u2013 PASSENGER LOCATOR FORM DIGITALE PER I PASSEGGERI IN INGRESSO IN ITALIA A partire dal 24 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia per una qualsiasi durata di tempo da Stati o territori esteri di cui agli lenchi B, C, D ed E (Albania inclusa) dell&#8217;allegato 20 del decreto del Presidente [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-567","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/567","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=567"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/567\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=567"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=567"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}