{"id":633,"date":"2020-08-13T17:25:45","date_gmt":"2020-08-13T15:25:45","guid":{"rendered":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2020\/08\/aggiornamento-in-merito-alla-riapertura_2\/"},"modified":"2020-08-13T17:25:45","modified_gmt":"2020-08-13T15:25:45","slug":"aggiornamento-in-merito-alla-riapertura_2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2020\/08\/aggiornamento-in-merito-alla-riapertura_2\/","title":{"rendered":"Aggiornamento in merito alla riapertura dei collegamenti aerei e marittimi tra Italia e Albania"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>VIAGGI IN ITALIA DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 29 luglio 2020, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale<strong> fino al 15 ottobre 2020<\/strong>, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.<\/p>\n<p>Con successivo Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, \u00e8 stato stabilito che, nelle more dell\u2019adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), e comunque per non oltre 10 giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto Legge n. 83, entrato in vigore il 30 luglio stesso, si sarebbe continuato ad applicare il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/07\/14\/20A03814\/sg\">Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020<\/a>.<\/p>\n<p>Il 7 agosto \u00e8 stato approvato il <strong>nuovo<\/strong><a href=\"http:\/\/www.governo.it\/it\/articolo\/proroga-delle-misure-di-contenimento-covid-19-il-dpcm-del-7-agosto-2020\/15057\"> DPCM 7 agosto 2020 <\/a>che, tra le altre cose, <strong>disciplina gli spostamenti da\/per l\u2019estero dal 9 agosto al 7 settembre 2020.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il DPCM 7 agosto 2020 prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o <strong>specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.<\/strong><\/p>\n<p>Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda <strong>di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione<\/strong>, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (<a href=\"http:\/\/www.regioni.it\/regioni-online\/\">clicca qui<\/a>).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/dettaglioArea\/12\">Clicca qui<\/a> per consultare la normativa vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>SPOSTAMENTI DA E PER L\u2019ESTERO<\/strong><\/p>\n<p>Il nuovo <a href=\"http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/DPCM_20200807_txt.pdf\">DPCM<\/a>, nell\u2019Allegato 20, individua 6 elenchi di Paesi, per i quali sono previsti differenti limitazioni*.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>A &#8211; San Marino e Citt\u00e0 del Vaticano<\/strong>: nessuna limitazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>B &#8211; PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna; Romania e Bulgaria,), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco<\/strong>: sono consentiti senza necessit\u00e0 di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da\/per i Paesi dell\u2019UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l\u2019obbligo di compilare un\u2019autodichiarazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Croazia, Grecia, Malta, Spagna<\/strong>: il Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto gi\u00e0 previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano\/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche:<br \/>a) presentare un\u2019attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;<br \/><strong>in alternativa<\/strong><br \/>b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell\u2019arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall\u2019ingresso nel territorio nazionale presso l\u2019azienda sanitaria locale di riferimento.<br \/>Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell\u2019Azienda Sanitaria competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall\u2019Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei <strong>limiti all\u2019ingresso<\/strong>. Si raccomanda di <strong>consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all\u2019ingresso da parte delle Autorit\u00e0 locali.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>C- Bulgaria e Romania<\/strong>: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da\/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l\u2019obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, \u00e8 necessario compilare un\u2019autodichiarazione e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall\u2019Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all\u2019ingresso. Si raccomanda di <strong>consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all\u2019ingresso da parte delle Autorit\u00e0 locali<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>D- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay<\/strong>: sono consentiti gli spostamenti da\/per questi Paesi senza necessit\u00e0 di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, \u00e8 necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un\u2019autodichiarazione e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall\u2019Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all\u2019ingresso. Si raccomanda di <strong>consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all\u2019ingresso da parte delle Autorit\u00e0 locali<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>E &#8211; Resto del mondo<\/strong>: gli spostamenti da\/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi \u00e8 sempre consentito ai cittadini italiani\/UE\/Schengen e loro familiari, nonch\u00e9 ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, \u00e8 necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un\u2019autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione). Si raccomanda di <strong>consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all\u2019ingresso da parte delle Autorit\u00e0 locali.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>F &#8211; Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica Dominicana<\/strong>: da questi Paesi \u00e8 ancora in vigore un <strong>divieto di ingresso in Italia<\/strong>, con l\u2019eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell\u2019esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall\u2019Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, \u00e8 necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un\u2019autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE\/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Kosovo, Montenegro, Serbia<\/strong>: da questi Paesi \u00e8 ancora in vigore un <strong>divieto di ingresso<\/strong>, con l\u2019eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell\u2019esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall\u2019Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, \u00e8 necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un\u2019autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE\/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Colombia<\/strong>: da questo Paese \u00e8 in vigore un divieto di ingresso (in base all\u2019Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020), con l\u2019eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all\u2019ingresso da parte delle Autorit\u00e0 locali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Sono previste alcune, limitate eccezioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che <strong>non ci siano stati soggiorni o transiti<\/strong> in uno o pi\u00f9 Paesi di cui agli <strong>elenchi C e F<\/strong> nei quattordici (14) giorni antecedenti all\u2019ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all\u2019articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all\u2019obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all\u2019utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale NON si applicano:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. <strong>a chiunque<\/strong> (indipendentemente dalla nazionalit\u00e0)<strong> fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza<\/strong>, con l\u2019obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;<br \/>2. <strong>a chiunque <\/strong>(indipendentemente dalla nazionalit\u00e0)<strong> transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore<\/strong>, con l\u2019obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;<br \/>3. <strong>ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;<\/strong><br \/>4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l&#8217;esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l&#8217;esercizio temporaneo di cui all&#8217;art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;<br \/>5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;<br \/>6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all&#8217;estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;<br \/>7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell&#8217;esercizio delle loro funzioni;<br \/>8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L\u2019obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u2022 all&#8217;equipaggio dei mezzi di trasporto;<br \/>\u2022 al personale viaggiante;<br \/>\u2022 agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorit\u00e0 sanitaria.<\/p>\n<p>Si raccomanda di consultare attentamente il <a href=\"http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/DPCM_20200807_txt.pdf\">DPCM 7 agosto 2020<\/a>.<\/p>\n<p>La <strong>dichiarazione per l\u2019ingresso<\/strong> in Italia \u00e8 disponibile <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/resource\/doc\/2020\/08\/modulo_rientro_da_estero_12_08_2020.pdf\">cliccando qui<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Per quesiti pi\u00f9 specifici in merito all\u2019ingresso nel Paese, <strong>contattate la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente<\/strong> per territorio. Per quesiti relativi all\u2019attivazione della sorveglianza sanitaria,<strong> contattare l\u2019Azienda Sanitaria competente per territorio o il numero dedicato del Ministero della Salute 1500.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">* Il DPCM 7 agosto 2020 prevede che possano essere disposte limitazioni per <strong>specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.<\/strong><\/p>\n<p>Singole Regioni potrebbero quindi imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di <strong>verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web<\/strong> (<a href=\"http:\/\/www.regioni.it\/regioni-online\/\">clicca qui<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Si precisa che rimane esclusiva competenza delle competenti autorit\u00e0 di polizia di frontiera italiane verificare l\u2019effettiva sussistenza dei requisiti di cui sopra.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Per ulteriori informazioni sulle ultime decisioni del Ministero per l\u2019Infrastruttura e l\u2019energia e per verificare lo stato attuale dei trasporti commerciali tra Albania e Italia:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.infrastruktura.gov.al\/deklarate-per-media-2\/\">https:\/\/www.infrastruktura.gov.al\/deklarate-per-media-2\/<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.infrastruktura.gov.al\/deklarate-per-media-3\/\">https:\/\/www.infrastruktura.gov.al\/deklarate-per-media-3\/<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Compagnie aeree gi\u00e0 operative tra Italia e Albania:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">AirAlbania &#8211; <a href=\"https:\/\/www.airalbania.com.al\/en\/\">https:\/\/www.airalbania.com.al\/en\/<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Albawings &#8211; <a href=\"https:\/\/www.albawings.com\/en\">https:\/\/www.albawings.com\/en<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Wizzair &#8211; <a href=\"https:\/\/wizzair.com\">https:\/\/wizzair.com<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Compagnie aeree operative tra Italia e Albania Dal 1 luglio 2020:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Alitalia &#8211; <a href=\"https:\/\/www.alitalia.com\/it_it\/manage-my-booking.html\">https:\/\/www.alitalia.com\/it_it\/manage-my-booking.html<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Blue Panorama &#8211; <a href=\"https:\/\/www.blue-panorama.com\/main\">https:\/\/www.blue-panorama.com\/main<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Compagnie marittime attive nei trasporti da\/per l\u2019Italia :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Adria Ferries collegamenti tra Durazzo, Bari e Ancona &#8211; <a href=\"https:\/\/www.adriaferries.com\/it\/\">https:\/\/www.adriaferries.com\/it\/<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Venturies Ferries collegamenti tra Durazzo e Bari &#8211; <a href=\"http:\/\/www.ventourisferries.it\/\">http:\/\/www.ventourisferries.it\/<\/a> (<a href=\"http:\/\/www.duniport.al\/\">http:\/\/www.duniport.al\/<\/a>)<br \/>GNV collegamenti tra Durazzo e Bari &#8211; <a href=\"https:\/\/www.gnv.it\/it\">https:\/\/www.gnv.it\/it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">A-Ships collegamenti tra Valona e Brindisi &#8211; <a href=\"https:\/\/www.a-ships.com\/\">https:\/\/www.a-ships.com\/<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Seamed collegamenti tra Valona e Brindisi <a href=\"http:\/\/www.albaniaferries.it\/\">http:\/\/www.albaniaferries.it\/<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"VIAGGI IN ITALIA DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 29 luglio 2020, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-633","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/633","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=633"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/633\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=633"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/consvalona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=633"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}