DOCUMENTI DI VIAGGIO – Emergency Travel Document (ETD)
A partire da martedì 9 dicembre 2025 è entrato in vigore il nuovo documento di viaggio di emergenza (EU Emergency Travel Document), previsto dalla Direttiva 2019/997 e dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 26 luglio 2024.
L’EU ETD è un documento di emergenza che può essere rilasciato a favore dei connazionali o dei cittadini di Paesi UE non rappresentati limitatamente a un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il suo Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione. Esso può essere rilasciato a qualsiasi cittadino dell’Unione, previa autorizzazione dello Stato membro di cittadinanza.
In caso di furto e smarrimento del passaporto da parte di connazionali non residenti presso questa circoscrizione consolare, ed in alcuni specifici casi da cittadini di altri paesi UE, l’ETD può essere rilasciato da questo Consolato Generale per consentire il solo viaggio di rientro in Italia o nel Paese di stabile residenza all’estero.
Comunicazione del furto o dello smarrimento del passaporto
Per comunicare il furto o lo smarrimento del passaporto è necessario inviare una mail a legalizzazione.valona@esteri.it e richiedere un appuntamento. In alternativa sarà possibile chiamare i recapiti telefonici: https://consvalona.esteri.it/it/chi-siamo/contatti/
o recarsi presso gli uffici del Consolato Generale in L. 10 Korriku, Rr. Murat Tërbaçi, Valona, durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00).
EMISSIONE DELL’ETD A CITTADINI ITALIANI
La domanda di EU ETD è presentata a questo Consolato Generale mediante apposito modulo e deve essere corredata da:
- dichiarazione di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio, resa all’Ufficio consolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con le accortezze di cui all’art. 76 del medesimo decreto;
- denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione del passaporto o di altro documento di viaggio alle locali autorità di polizia;
- nei casi in cui al momento della domanda non sia possibile rilevare un’immagine del volto del richiedente, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme dell’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica;
- il titolo di viaggio
- altro documento di identità (carta d’identità, patente o fotocopia del passaporto rubato / smarrito). In assenza di qualsiasi documento, l’Ufficio consolare procederà agli accertamenti necessari sull’identità del richiedente.
- Per il rilascio dell’ETD a un minore è necessaria la presenza di entrambi i genitori, insieme al minore o l’assenso dell’altro genitore.
Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, l’EU ETD ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato, per un massimo di quindici giorni.
Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi questa forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita – tranne che in situazioni di comprovata emergenza – al primo giorno lavorativo utile. I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD.
Si segnala l’obbligo in capo al beneficiario di consegnare, una volta giunto a destinazione, il documento alla polizia di frontiera o ad altro posto di polizia, indipendentemente dalla validità residua. Qualora il beneficiario di un EU ETD rilasciato da un Ufficio consolare viaggi verso un Paese diverso dall’Italia, il beneficiario ha l’obbligo restituire il documento all’Ufficio consolare territorialmente competente per la località di destinazione.
Per il 2026 nessun pagamento è dovuto da parte dell’utenza per il rilascio.
Ricordatevi sempre di avere a disposizione una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d’identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.
L’ETD può essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell’Unione europea previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza del richiedente e della documentazione elencata sopra (punti 1-4).