A seguito della recente modifica dell’art. 23 del DL 30/2007, si informa che non sarà più possibile rilasciare ai familiari stranieri di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia visti di corto soggiorno (VSU) per turismo/visita a familiare.
Pertanto, a partire dal 1 giugno 2024, ai familiari stranieri di cittadini italiani/UE che si recheranno in Italia ai fini del ricongiungimento familiare, sarà previsto il rilascio di un visto nazionale per “motivi familiari” come previsto dal D.I. 850/2011 allegato A punto 10.
Requisiti e condizioni:
I familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono esclusivamente quelli individuati all’2 del DL 30/2007:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
Sono equiparati al discendente diretto/ascendente diretto anche gli adottati/adottanti ed i minori sottoposti a tutela/affido permanente con provvedimenti emessi ai sensi della L. 184/83.
I visti saranno rilasciati a titolo gratuito (art. 5 comma 3 del DL 30/2007). La richiesta di visto potrà essere presentata presso la Sede, tramite il portale Prenotami. Non è previsto rilascio del Nulla Osta del SUI. Il visto avrà una durata di 365 giorni con ingressi multipli. I familiari entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovranno fare richiesta, compilando l’apposito kit presso gli Uffici Postali, del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia” (circolare Minint 400.B/2023/1Div.4Sez prot 84545 del 19/9/2023).
Documentazione:
- Lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare corredata da un documento di identità valido.
- Documentazione di stato civile attestante la condizione di familiare ai sensi dell’art. 2 del DL 30/2007 tradotta e legalizzata, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia.
- Nei casi in cui è previsto l’accertamento del carico: dimostrazione di rimesse economiche da parte del cittadino italiano/comunitario. Il sostegno economico deve essere di natura strutturale (non è prevista una durata minima) e deve consentire al beneficiario, alla luce delle sue condizioni finanziarie e sociali nello Stato di origine o provenienza, di sopperire ai suoi bisogni essenziali (COM(2009)313 paragrafo 2.1.4).
Ai familiari (art. 2 del Dl 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi, continuerà a rilasciarsi un visto per turismo/visita a familiare, rilasciato a titolo gratuito. Oggetto di verifiche, saranno il rapporto di parentela e, nei casi in cui previsto dalla normativa, il carico.
Agli altri familiari (art.3 del DL 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi verrà rilasciato un visto per turismo/visita a familiare. Le domande di visto saranno trattate ed esaminate, in presenza dei requisiti previsti, come ordinarie richieste di visto per turismo – visita a familiari/amici. Non si applica, in questi casi, la gratuità.