La “Dichiarazione di Valore” è un documento che attesta il valore di un titolo di studio o di un titolo professionale conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per territorio.
REQUISTI PER RICHIEDERE LA DICHIARAZIONE DI VALORE
La Dichiarazione di Valore deve essere richiesta allo Sportello di questo Consolato Generale direttamente dall’interessato, presentandosi previo appuntamento on line, con:
1. la seguente domanda compilata in ogni sua parte, segnalando eventualmente il nome della persona che può ritirare la sua documentazione. A tale scopo si prega di munirsi di un documento d’identità dell’eventuale delegato.
Nel caso in cui l’interessato non sia presente nel territorio Albanese e quindi non può presentarsi personalmente presso lo sportello, lo stesso deve compilare in ogni sua parte la domanda di cui sopra. La domanda di richiesta originale insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell’interessato (controfirmato dallo stesso), deve essere spedita al delegato per presentarla allo sportello.
2. Un certificato di nascita (dell’interessato) rilasciato negli ultimi 6 mesi (modello multilingue).
3. Titolo di studio o professionale per il quale si richiede la Dichiarazione di Valore
a. Diploma di Maturità o di Media Inferiore:
Diploma originale (o in fotocopia conforme all’originale) con Certificato dei Voti oppure attestato sostitutivo con Certificato dei Voti.
b. Diploma di Laurea e/o Certificati di Specializzazione post – universitari
– Diploma di Laurea in fotocopia conforme all’originale con Certificato dei Voti e l’eventuale Supplemento del Diploma (Diploma Supplement).
– Certificato di Specializzazione in fotocopia conforme all’originale con il voto/giudizio finale.
Per poter rilasciare la Dichiarazione di Valore è necessario che i titoli di cui sopra (punto 3) siano completi anche dei dati anagrafici (luogo e data nascita).
Se ciò non fosse possibile, si deve presentare una dichiarazione redatta dall’ufficio competente che ha rilasciato il documento, in cui vengano specificati correttamente i dati anagrafici.
Per la richiesta della Dichiarazione di Valore per il riconoscimento professionale oltre alla documentazione accademica di cui sopra, è necessario presentare anche la seguente documentazione:
– certificazione che attesti se la formazione per l’esercizio della professione per cui si chiede la DV sia regolamentata o meno(obbligatoria o non obbligatoria) specificando il percorso formativo (tirocinio, esame di stato, iscrizione all’odine competente e/o eventuali esoneri da tali obblighi di legge) e durata ;
– certificato di abilitazione professionale ove previsto per esercitare la professione;
– nel caso di titolo abilitante per la professione di insegnante, idonea attestazione che documenti la disciplina scolastica di insegnamento, ordine e grado di scuole, fascia di età degli alunni.
* Ogni documento, sia che si tratti di originali o di copia conforme all’originale, deve essere munito di doppia Apostille rilasciata dal Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri albanese: sul titolo di studio o professionale, di cui si chiede la Dichiarazione di Valore, e sulla sua traduzione giurata in lingua italiana.
N.B.
1- la traduzione verrà effettuata da un traduttore giurato la cui firma è depositata presso il Ministero di Giustizia. Il traduttore giurato apporrà sulla traduzione la seguente dicitura: “Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di “Nome e Cognome”, traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia albanese.” Verrà apposta la firma ed il timbro del traduttore giurato.
2- Un Notaio pubblico albanese dichiarerà l’autenticità della firma e la qualità legale del traduttore giurato ai sensi dell’art 65 della L.7829 del 01.06.1994;
3- sia sul documento che sulla traduzione così completata verrà apposta l’Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese.
La documentazione deve essere accompagnata da una fotocopia completa di tutto il materiale consegnato, ivi compresi i timbri. Le fotocopie devono essere leggibili e totalmente fedeli e coincidenti con tutta la documentazione consegnata. In caso di differenze ed errori nelle fotocopie, la Dichiarazione di Valore in loco non potrà essere rilasciata.
Il Consolato Generale può avvalersi dei 30 giorni previsti dalla normativa vigente per il rilascio della Dichiarazione di Valore. Tali termini saranno sospesi qualora questo Ufficio ritenesse opportuno procedere a talune verifiche con le autorità competenti locali. Il richiedente verrà informato di tale sospensione.
Riconoscimento delle professioni estere
In Italia le professioni si dividono in due categorie:
professioni “non-regolamentate” dalla legge; professioni “regolamentate” dalla legge.
Professioni NON-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri. Sono quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali (es. arredatore, attore, ballerino/a, cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista (strumentista), decoratore, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.), della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano. Può essere utile allegare alla qualifica ottenuta all’estero il Diploma, la Dichiarazione di Valore o altro documento che possa descrivere le caratteristiche del titolo estero.
Professioni regolamentate: sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale italiana: la legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale. L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.