– ESPULSIONI e Sistema informazioni SCHENGHEN
I cittadini albanesi che hanno subito una espulsione dal territorio italiano non possono farvi rientro se non in possesso di una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno in base all’articolo 13 del Testo Unico nr 286 del 1998.
Sono un cittadino albanese e sono stato espulso dall’Italia. Vorrei chiedere la revoca dell’espulsione: quali documenti devo presentare?
In base all’art. 13 comma 13 del Testo Unico sull’Immigrazione n. 286/1998 e successive modificazioni, il cittadino straniero che sia stato colpito da decreto di espulsione amministrativa può fare nuovamente ingresso in Italia chiedendo un’autorizzazione speciale al rientro in territorio nazionale al Ministero dell’Interno, in alcuni casi: a motivo di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di ricongiungimento familiare; oppure per decorrenza dei termini dell’espulsione. Ecco i documenti (in due copie), che devono presentare presso la Rappresentanza italiana in Albania, per alcuni dei casi previsti:
• In caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
o il passaporto e la relativa fotocopia;
o la copia del decreto di espulsione;
o la copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato, presentato allo Sportello Unico compreso nei flussi dell’anno relativo alla richiesta;
o la copia di un documento di identità del datore di lavoro;
o una dichiarazione di garanzia in cui si dimostra la disponibilità dell’alloggio
• In caso di ricongiungimento familiare con coniuge albanese:
o il passaporto e la relativa fotocopia;
o la copia del decreto di espulsione;
o la copia del certificato di matrimonio legalizzato e tradotto in italiano;
o la copia della risposta ricevuta dallo Sportello Unico;
• In caso di ricongiungimento familiare con coniuge UE:
o il passaporto e la relativa fotocopia;
o la copia del decreto di espulsione;
o la copia del certificato di matrimonio legalizzato e tradotto in italiano e richiesta di trascrizione in Italia;
o tesserino fotosegnaletico con impronte digitali rilasciato dal Commissariato di Polizia del Comune di residenza;
o autocertificazione del coniuge attestante il legame di coniugo e richiesta di coesione familiare;
o copia di un documento di identità del coniuge
• In caso di decorrenza del termine di espulsione:
o il passaporto e la relativa fotocopia;
o la copia del decreto di espulsione;
o idonea documentazione comprovante la data esatta dell’effettivo abbandono del territorio nazionale e l’assenza dal territorio degli Stati Schengen per il periodo previsto dal decreto di espulsione.
Esaminata la documentazione presentata e verificata l’identità del richiedente tramite l’autentica di firma, la Rappresentanza Diplomatica Italiana provvede all’inoltro della richiesta di revoca al competente Ministero dell’Interno italiano, che, sulla base degli elementi presenti nei suoi archivi, concederà, o meno, l’autorizzazione al rientro.
SISTEMA DI INFORMAZIONE SCHENGHEN
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL COITTADINO INTRODOTTE DAL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’accordo e la Convenzione di Schengen, le regole adottate sulla base dei due testi e gli accordi connessi formano “l’acquis di Schengen”. Dal 1999, l’acquis di Schengen è integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell’Unione europea in virtù di un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam.
Per conciliare libertà e sicurezza, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette “misure compensative” volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento fra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie al fine di preservare la sicurezza interna degli Stati membri e segnatamente per lottare in maniera efficace contro la criminalità organizzata.
È in questo contesto che è stato sviluppato il Sistema d’informazione Schengen (SIS). Il SIS è un sistema d’informazione comune dove si trovano le informazioni considerate necessarie per consentire alle competenti autorità nazionali di effettuare efficaci controlli, sviluppare forme di cooperazione incisive ed accedere ad informazioni su persone o oggetti in modo da evitare deficit di sicurezza.
Gli Stati membri alimentano il SIS attraverso reti nazionali (NSIS) collegate a un sistema centrale (C-SIS) integrato da una rete chiamata SIRENE (informazioni complementari richieste all’ingresso nazionale).
L’Autorità comune di controllo Schengen – insediata ufficialmente a partire dal 26 marzo 1995, data a partire dalla quale la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen ha avuto applicazione – è un organo indipendente composto di rappresentanti delle singole autorità nazionali di protezione dei dati, i cui compiti principali sono quelli di verificare l’applicazione delle disposizioni della convenzione di Schengen, analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che sorgono nell’esercizio del SIS, esaminare i problemi che sorgono nell’ambito del controllo indipendente effettuato dalle autorità nazionali di controllo o nell’esercizio del diritto di accesso al sistema, elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi.
L’Autorità, al fine di svolgere adeguatamente i compiti descritti, svolge indagini e ispezioni a livello nazionale/centrale e può formulare pareri qualificati su casi concreti al fine di fornire i necessari orientamenti per assicurare la corretta applicazione e un miglior rispetto delle disposizioni giuridiche.
IL SISTEMA DI INFORMAZIONE SCHENGEN
LE NUOVE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL CITTADINO INTRODOTTE DAL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo sulla sezione nazionale del Sistema informativo Schengen (N.SIS), esercita il controllo sui trattamenti di dati personali registrati nel S.I.S. verificando, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, che l’elaborazione e l’utilizzazione dei dati inseriti nei predetti archivi non leda i diritti della persona (art. 114 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e art. 11 della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica del predetto Accordo).
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) ha introdotto importanti novità circa le modalità di esercizio, da parte dell’interessato, del diritto di accesso al S.I.S. e degli altri diritti connessi (rettifica, integrazione o cancellazione).
Dal 1 gennaio 2004 il diritto di accesso ed i diritti connessi possono essere esercitati direttamente nei confronti dell’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del S.I.S. (c.d. accesso “diretto”) e non più solo “per il tramite” del Garante (c.d. accesso “indiretto”), rivolgendosi al Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza.
In base alle indicazioni fornite dal predetto Dipartimento della pubblica sicurezza, le richieste di verifica e di accesso vanno inoltrate al seguente ufficio:
Ministero dell’interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia
Divisione N.SIS
via Torre di Mezzavia n. 9
00173 Roma.
Nel caso in cui alla richiesta non sia fornita una risposta soddisfacente, l’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, al seguente indirizzo:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Monte Citorio, n. 121
00186 Roma.
Al fine di agevolare un più sollecito riscontro dei reclami, è opportuno che gli stessi siano redatti, possibilmente, in italiano, inglese, francese o tedesco, siano sottoscritti dal diretto interessato, contengano una sintetica descrizione dei motivi per i quali sono proposti e siano corredati di fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità.
É inoltre opportuno che i reclami siano inviati per posta, anziché via fax, in modo da assicurare la piena leggibilità dei documenti e contengano un idoneo recapito dell’istante (possibilmente postale) dove l’interessato possa agevolmente ricevere la riposta.
Per ulteriori indicazioni sul diritto di accesso al S.I.S. e sugli altri diritti riconosciuti al cittadino nonché sulle modalità di esercizio di tali diritti negli altri Paesi dell’ambito Schengen, può essere consultata l’apposita Guida per l’esercizio del diritto di accesso con l’avvertenza, però, che essa, nella versione al momento disponibile, con riguardo all’Italia riporta ancora le modalità di accesso “indiretto” al SIS, cioè effettuato solo “per il tramite” del Garante.