In considerazione del crescente numero di richieste di conferma della validità della patente italiana che pervengono da cittadini italiani stabilmente presenti in Albania, si precisa quanto segue.
Il Codice Stradale della Repubblica di Albania, relativamente alla guida con patenti rilasciate da Paesi stranieri, stabilisce che l’uso di tali patenti, inclusa quella italiana, è consentito a condizione che i titolari non siano residenti in Albania da più di un anno.
È peraltro in vigore un accordo bilaterale tra Italia ed Albania che regola l’utilizzo e la conversione delle patenti italiane in Albania, e viceversa. Al riguardo si rammenta che per gli italiani residenti in Albania da più di un anno e muniti di regolare permesso di soggiorno è necessario procedere alla conversione della patente, poiché non è possibile circolare in Albania con patente italiana oltre i 12 mesi di permanenza nel Paese.
Qualora ne sussistano le condizioni, su richiesta dell’interessato, il Consolato può procedere alla conferma di validità della patente italiana che non sia stata convertita in patente albanese, mediante il rilascio di una dichiarazione cartacea. Il rinnovo è in ogni caso valido esclusivamente per la circolazione in Italia e non consente la guida in Albania, né la conversione della patente italiana in albanese.
La circolazione oltre i limiti temporali indicati (un anno dall’ottenimento del permesso di soggiorno in Albania) con patente italiana o con l’attestazione consolare di estensione di validità può dar luogo a sanzioni da parte delle autorità albanesi: dalla multa all’arresto (art. 291 del Codice Penale albanese).
Si invitano dunque i connazionali a rispettare tutte le norme e le regole di condotta stabilite dalle norme locali ed a provvedere alla conversione ove intendano risiedere oltre 12 mesi in Albania.
ESTENSIONE DI VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA
Questa Sede può rilasciare la conferma della validità della patente in formato cartaceo se ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni:
- Il titolare di patente italiana deve essere residente o dimorante da più di sei mesi nella circoscrizione di questo Consolato Generale e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche);
- La patente italiana che si intende rinnovare deve essere integra e regolarmente posseduta;
- La patente italiana non deve essere stata revocata a seguito di conversione;
- La patente deve essere in scadenza (a partire da 4 mesi prima della data di scadenza) oppure scaduta da non più di cinque
Si sottolinea che le Rappresentanze italiane diplomatico-consolari all’estero non sono abilitate ad emettere nuove patenti in formato tessera e che ogni richiesta deve essere inoltrata con adeguato anticipo ed in tempo utile a garantire le verifiche previste.
Procedura per il rinnovo
È necessario sottoporre la richiesta al Consolato legalizzazione.conva@esteri.it, successivamente il Consolato indicherà uno studio medico-legale presso il quale sostenere la visita di controllo.
Dopo aver ottenuto il certificato medico, sarà necessario richiedere un appuntamento tramite PRENOTAMI e presentarsi il giorno dell’appuntamento con la patente italiana da rinnovare integra e leggibile, un documento de identità in corso di validità e il certificato medico.
Il giorno dell’appuntamento sarà inoltre necessario provvedere al pagamento della percezione consolare: il costo del rinnovo della patente è quello indicato all’art. 66d (50 euro) della Tabella dei diritti consolari, da effettuarsi con versamento su c/c bancario dedicato indicato dall’Ufficio consolare.
Il Consolato, verificata la documentazione rilascerà un’attestazione di rinnovo in italiano da utilizzare unitamente alla patente, in quanto la seconda costituisce un’emanazione della prima. Pertanto, il Consolato non può rinnovare una patente smarrita, rubata o deteriorata.
Si ricorda, in ogni caso, che il titolare la cui patente di guida è stata rinnovata presso questo Consolato Generale, ha l’obbligo, entro sei mesi dal rientro in Italia e anche se la conferma eseguita presso il Consolato è ancora valida, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’art. 126 del Codice della strada.